Art. 6

Salmonella zoonotica

In vigore dal 29 nov 2013
Salmonella zoonotica 1.   I programmi annuali di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati da Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. 2.   Il programma annuale di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati dalla Polonia è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014. 3.   Il programma annuale di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione di Gallus gallus presentati dalla Repubblica ceca è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014. 4.   I programmi pluriennali di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati dalla Repubblica ceca sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. 5.   Il programma pluriennale di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentato dalla Spagna è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016. 6.   Il programma pluriennale di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus presentato dalla Polonia è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016. 7.   Il programma pluriennale di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione e ovaioli di Gallus gallus presentato dal Belgio è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019. 8.   Il contributo finanziario dell’Unione per l’anno 2014: a) è fissato al 50 % del costo unitario di cui all’allegato I, punti 2 e 4, lettera e), per: i) il campionamento degli allevamenti di pollame; ii) gli esami batteriologici; iii) gli esami di sierotipizzazione; iv) i test per verificare l’efficacia delle operazioni di disinfezione; v) i test per l’individuazione di agenti antimicrobici; b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi da 1 a 7 per: i) l’acquisto del vaccino, sino a un importo massimo di 0,05 EUR in media per dose; ii) l’indennizzo da versare ai proprietari per: — l’abbattimento di volatili da riproduzione di Gallus gallus, sino a un importo massimo di 4 EUR in media per volatile; — l’abbattimento di volatili ovaioli di Gallus gallus, sino a un importo massimo di 2,20 EUR in media per volatile; — l’abbattimento di volatili da riproduzione di tacchino Meleagris gallopavo sino a un massimo di 12 EUR in media per volatile; — la distruzione di uova da cova di esemplari da riproduzione di Gallus gallus, sino a un importo massimo di 0,20 EUR in media per uovo; — la distruzione di uova da tavola di Gallus gallus, sino a un importo massimo di 0,04 EUR in media per uovo; — la distruzione di uova da cova di esemplari da riproduzione di Meleagris gallopavo, sino a un importo massimo di 0,40 EUR in media per uovo; c) e non supera i seguenti importi: i) 1 070 000 EUR per il Belgio; ii) 50 000 EUR per la Bulgaria; iii) 175 000 EUR per il programma della Repubblica ceca di cui al paragrafo 3; iv) 710 000 EUR per il programma della Repubblica ceca di cui al paragrafo 4; v) 90 000 EUR per la Danimarca; vi) 1 335 000 EUR per la Germania; vii) 20 000 EUR per l’Estonia; viii) 25 000 EUR per l’Irlanda; ix) 620 000 EUR per la Grecia; x) 760 000 EUR per la Spagna; xi) 860 000 EUR per la Francia; xii) 160 000 EUR per la Croazia; xiii) 550 000 EUR per l’Italia; xiv) 95 000 EUR per Cipro; xv) 240 000 EUR per la Lettonia; xvi) 10 000 EUR per il Lussemburgo; xvii) 1 940 000 EUR per l’Ungheria; xviii) 30 000 EUR per Malta; xix) 2 700 000 EUR per i Paesi Bassi; xx) 1 190 000 EUR per l’Austria; xxi) 20 000 di euro per il programma della Polonia di cui al paragrafo 2; xxii) 2 610 000 di euro per il programma della Polonia di cui al paragrafo 6; xxiii) 35 000 EUR per il Portogallo; xxiv) 1 170 000 EUR per la Romania; xxv) 35 000 EUR per la Slovenia; xxvi) 970 000 EUR per la Slovacchia; xxvii) 40 000 EUR per il Regno Unito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2013:722:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Salmonella zoonotica (Art. 6 Decisione (UE) 2013/722) — Testo vigente | Portale Normativo