Art. 7
Peste suina classica
In vigore dal 29 nov 2013
Peste suina classica
1. I programmi di lotta e di sorveglianza della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Croazia, Lettonia, Ungheria, Romania Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. Il contributo finanziario dell’Unione:
a)
è fissato al 50 % del costo unitario cui all’allegato I, punto 1, lettera d), e punto 4, lettera f), per:
i)
il campionamento di animali domestici;
ii)
i test ELISA;
iii)
i saggi PCR;
iv)
i test virologici;
b)
è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
i)
la consegna dei cinghiali alle autorità per le prove di laboratorio, sino a un importo massimo di 5 EUR in media per animale;
ii)
l’acquisto di vaccini orali, sino a un massimo di 0,50 EUR in media per dose;
c)
non supera i seguenti importi:
i)
150 000 EUR per la Bulgaria;
ii)
670 000 EUR per la Germania;
iii)
15 000 EUR per la Francia;
iv)
65 000 EUR per la Croazia;
v)
295 000 EUR per la Lettonia;
vi)
40 000 EUR per l’Ungheria;
vii)
1 435 000 EUR per la Romania;
viii)
345 000 EUR per la Slovacchia.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, lettere a) e b), per la parte del programma lettone che sarà attuato in Bielorussia il contributo finanziario dell’Unione per l’anno 2014:
a)
è concesso solo per i costi ammissibili relativi all’acquisto di esche vaccinali orali sino ad un importo massimo di 1 EUR in media per dose;
b)
è fissato al 100 %; e
c)
non supera 135 000 EUR.
Storico versioni
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