Art. 58

Sviluppo sostenibile nel commercio

In vigore dal 25 nov 2013
Sviluppo sostenibile nel commercio 1.   Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile può essere perseguita: a) agevolando e promuovendo gli scambi commerciali e gli investimenti in beni e in servizi ambientali, anche mediante l’elaborazione e l’attuazione di norme locali, nonché nei beni che contribuiscono al miglioramento delle condizioni sociali nei PTOM; b) agevolando l’eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in relazione a beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini dell’attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l’energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche attraverso l’adozione di quadri politici favorevoli all’utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche e riducano al minimo gli ostacoli tecnici agli scambi; c) promuovendo il commercio di beni che contribuiscono a creare condizioni sociali e pratiche ambientalmente sane, compresi i prodotti che beneficiano di programmi volontari a garanzia della sostenibilità come il commercio equo ed etico, i marchi ecologici e i sistemi di certificazione dei prodotti ottenuti da risorse naturali; d) promuovendo i principi e gli orientamenti riconosciuti a livello internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese, nonché incoraggiando le imprese che operano nel territorio dei PTOM ad attuare tali principi e orientamenti; e) scambiando informazioni e migliori pratiche in materia di responsabilità sociale delle imprese. 2.   Nell’elaborazione e attuazione delle misure di tutela dell’ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, l’Unione e i PTOM devono tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, compreso il principio di precauzione. 3.   L’Unione e i PTOM applicano piena trasparenza per elaborare, introdurre e attuare le misure volte a proteggere l’ambiente e le condizioni di lavoro che incidono sugli scambi o sugli investimenti.
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Sviluppo sostenibile nel commercio (Art. 58 Decisione (UE) 2013/755) — Testo vigente | Portale Normativo