Art. 59

Pagamenti correnti e movimenti di capitali

In vigore dal 25 nov 2013
Pagamenti correnti e movimenti di capitali 1.   Non sono imposte restrizioni ai pagamenti in moneta liberamente convertibile riguardanti la bilancia delle partite correnti tra persone che risiedono nell’Unione e nei PTOM. 2.   Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, gli Stati membri e le autorità dei PTOM non impongono restrizioni alla libera circolazione dei capitali per quanto riguarda gli investimenti diretti in società costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro, del paese o del territorio di accoglienza e assicurano che gli attivi costituiti da siffatti investimenti e tutti gli utili che ne derivano possano essere liquidati e rimpatriati. 3.   L’Unione e i PTOM hanno la facoltà di adottare, mutatis mutandis, le misure cui si fa riferimento negli TFUE secondo le condizioni ivi previste. 4.   Le autorità del PTOM, lo Stato membro interessato o l’Unione si informano senza indugio di tali misure e si trasmettono reciprocamente con la massima rapidità un calendario per la loro eliminazione.
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