Art. 57

Commercio sostenibile di legname

In vigore dal 25 nov 2013
Commercio sostenibile di legname Nel quadro dell’associazione, l’obiettivo della cooperazione nel campo del commercio del legname è di promuovere il commercio di legname tagliato legalmente. Tale cooperazione può comprendere il dialogo sulle misure di regolamentazione e lo scambio di informazioni sulle misure volontarie o basate sul mercato, quali la certificazione forestale o la politica di appalti verdi.
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Commercio sostenibile di legname (Art. 57 Decisione (UE) 2013/755) — Testo vigente | Portale Normativo