Art. 57 · Commercio sostenibile di legname

Art. 57

Commercio sostenibile di legname

In vigore dal 25 nov 2013
Commercio sostenibile di legname Nel quadro dell’associazione, l’obiettivo della cooperazione nel campo del commercio del legname è di promuovere il commercio di legname tagliato legalmente. Tale cooperazione può comprendere il dialogo sulle misure di regolamentazione e lo scambio di informazioni sulle misure volontarie o basate sul mercato, quali la certificazione forestale o la politica di appalti verdi.
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