Art. 55

Norme di lavoro negli scambi

In vigore dal 25 nov 2013
Norme di lavoro negli scambi 1.   L’obiettivo dell’associazione è di promuovere il commercio in una forma che contribuisca alla piena e produttiva occupazione e a dare a tutti un lavoro dignitoso. 2.   Le norme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute, secondo la definizione delle pertinenti convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro, devono essere rispettate e attuate nel diritto e nella pratica. Tali norme comprendono, in particolare, il rispetto della libertà di associazione, il diritto di contrattazione collettiva, l’abolizione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, l’età minima di ammissione al lavoro e la non discriminazione nel lavoro. 3.   La violazione delle norme fondamentali del lavoro non può essere invocata o utilizzata come vantaggio comparativo legittimo. Tali norme non devono essere utilizzate a fini protezionistici.
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Norme di lavoro negli scambi (Art. 55 Decisione (UE) 2013/755) — Testo vigente | Portale Normativo