Art. 55
Norme di lavoro negli scambi
In vigore dal 25 nov 2013
Norme di lavoro negli scambi
1. L’obiettivo dell’associazione è di promuovere il commercio in una forma che contribuisca alla piena e produttiva occupazione e a dare a tutti un lavoro dignitoso.
2. Le norme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute, secondo la definizione delle pertinenti convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro, devono essere rispettate e attuate nel diritto e nella pratica. Tali norme comprendono, in particolare, il rispetto della libertà di associazione, il diritto di contrattazione collettiva, l’abolizione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, l’età minima di ammissione al lavoro e la non discriminazione nel lavoro.
3. La violazione delle norme fondamentali del lavoro non può essere invocata o utilizzata come vantaggio comparativo legittimo. Tali norme non devono essere utilizzate a fini protezionistici.
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