Art. 54
Norme relative all’ambiente e ai cambiamenti climatici negli scambi
In vigore dal 25 nov 2013
Norme relative all’ambiente e ai cambiamenti climatici negli scambi
1. Nel quadro dell’associazione, l’obiettivo della cooperazione sul commercio e sulle questioni connesse è di rafforzare le sinergie esistenti tra le politiche e gli obblighi commerciali e ambientali. La cooperazione sul commercio e sulle questioni connesse nel quadro dell’associazione deve tener conto dei principi di governance internazionale in materia di ambiente e degli accordi ambientali multilaterali.
2. Dev’essere perseguito l’obiettivo finale della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del relativo protocollo di Kyoto. La cooperazione deve basarsi sull’elaborazione del futuro accordo internazionale, giuridicamente vincolante, per i cambiamenti climatici, che prevede, per tutte le parti, impegni in materia di attenuazione conformemente all’attuazione delle decisioni adottate dalle conferenze delle parti dell’UNFCCC.
3. Le misure per attuare gli accordi multilaterali sull’ambiente non devono essere applicate in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i partner o una restrizione dissimulata del commercio.
Storico versioni
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