Art. 60

Politiche di concorrenza

In vigore dal 25 nov 2013
Politiche di concorrenza L’eliminazione delle distorsioni di concorrenza, tenendo debitamente conto dei diversi livelli di sviluppo e delle necessità economiche di ciascun PTOM, comporta l’attuazione di norme e politiche locali, nazionali o regionali comprendenti il controllo e, a determinate condizioni, il divieto degli accordi tra imprese, delle decisioni di associazioni di imprese e delle pratiche concertate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza. Tale divieto riguarda anche gli abusi di posizione dominante, a opera di una o più imprese, nel territorio dell’Unione o del PTOM.
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