Art. 58 · Sviluppo sostenibile nel commercio

Art. 58

Sviluppo sostenibile nel commercio

In vigore dal 25 nov 2013
Sviluppo sostenibile nel commercio 1.   Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile può essere perseguita: a) agevolando e promuovendo gli scambi commerciali e gli investimenti in beni e in servizi ambientali, anche mediante l’elaborazione e l’attuazione di norme locali, nonché nei beni che contribuiscono al miglioramento delle condizioni sociali nei PTOM; b) agevolando l’eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in relazione a beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini dell’attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l’energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche attraverso l’adozione di quadri politici favorevoli all’utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche e riducano al minimo gli ostacoli tecnici agli scambi; c) promuovendo il commercio di beni che contribuiscono a creare condizioni sociali e pratiche ambientalmente sane, compresi i prodotti che beneficiano di programmi volontari a garanzia della sostenibilità come il commercio equo ed etico, i marchi ecologici e i sistemi di certificazione dei prodotti ottenuti da risorse naturali; d) promuovendo i principi e gli orientamenti riconosciuti a livello internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese, nonché incoraggiando le imprese che operano nel territorio dei PTOM ad attuare tali principi e orientamenti; e) scambiando informazioni e migliori pratiche in materia di responsabilità sociale delle imprese. 2.   Nell’elaborazione e attuazione delle misure di tutela dell’ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, l’Unione e i PTOM devono tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, compreso il principio di precauzione. 3.   L’Unione e i PTOM applicano piena trasparenza per elaborare, introdurre e attuare le misure volte a proteggere l’ambiente e le condizioni di lavoro che incidono sugli scambi o sugli investimenti.
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