Art. 13
Effetti giuridici del riconoscimento
In vigore dal 22 ott 2013
Effetti giuridici del riconoscimento
Il riconoscimento di una situazione di emergenza a norma dell’, paragrafo 1, ha come unico effetto giuridico quello di consentire l’applicazione dell’, punto 2, del regolamento (CE) n. 507/2006 o, se il riconoscimento riguarda specificamente epidemie di influenza umana ritenute potenzialmente pandemiche, l’applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 1234/2008.
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