Art. 15

Designazione delle autorità nazionali e dei rappresentanti

In vigore dal 22 ott 2013
Designazione delle autorità nazionali e dei rappresentanti 1.   Entro il 7 marzo 2014, ciascuno Stato membro designa: a) le autorità competenti nello Stato membro per la sorveglianza epidemiologica di cui all’; b) l’ autorità o le autorità competenti a livello nazionale per la notifica degli allarmi e la determinazione delle misure necessarie per proteggere la sanità pubblica, ai fini degli ; c) un rappresentante e un supplente per il CSS di cui all’; 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le designazioni di cui al paragrafo 1 ed eventuali modifiche delle stesse. In caso di tale modifica, la Commissione distribuisce immediatamente al CSS un elenco aggiornato di tali designazioni. 3.   La Commissione rende accessibile al pubblico l’elenco aggiornato delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1, lettere a) e c), nonché l’elenco aggiornato delle autorità cui appartengono i rappresentanti del CSS.
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