Art. 14
Termine del riconoscimento
In vigore dal 22 ott 2013
Termine del riconoscimento
La Commissione, mediante atti di esecuzione, termina il riconoscimento di cui all’, paragrafo 1, non appena una delle condizioni applicabili ivi stabilite non è più soddisfatta.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Il termine del riconoscimento di cui al primo comma non influisce sulla validità delle autorizzazioni all’immissione in commercio concesse sulla base del regolamento (CE) n. 507/2006 a medicinali di cui all’, punto 2, dello stesso o concesse secondo la procedura di cui all’ del regolamento (CE) n. 1234/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:1082:oj#art-14