Art. 17

Comitato per la sicurezza sanitaria

In vigore dal 22 ott 2013
Comitato per la sicurezza sanitaria 1.   È istituito un comitato per la sicurezza sanitaria composto dei rappresentanti degli Stati membri designati ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c). 2.   Il CSS svolge i seguenti compiti: a) sostiene lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sull’esperienza acquisita nell’attuazione della presente decisione; b) coordina, in collegamento con la Commissione, la pianificazione della preparazione e della risposta degli Stati membri, a norma dell’; c) coordina, in collegamento con la Commissione, la comunicazione in merito al rischio e alla crisi nonché le risposte degli Stati membri alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, a norma dell’. 3.   Il CSS è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il CSS si riunisce a intervalli regolari e ogniqualvolta la situazione lo richieda, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro. 4.   Il segretariato è fornito dalla Commissione. 5.   Il CSS adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il suo regolamento interno. Il regolamento interno stabilisce le disposizioni operative, in particolare: a) le procedure per le sedute plenarie ad alto livello e per i gruppi di lavoro; b) la partecipazione di esperti alle sedute plenarie, lo status di osservatori, anche da paesi terzi; e c) le modalità secondo cui il CSS esamina se una questione a esso sottoposta sia pertinente al suo mandato e se sia possibile raccomandare il deferimento di tale questione a un organismo competente in forza di una disposizione di un altro atto dell’Unione o del trattato Euratom; tali modalità fanno salvi gli obblighi degli Stati membri ai sensi degli della presente decisione.
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Comitato per la sicurezza sanitaria (Art. 17 Decisione (UE) 2013/1082) — Testo vigente | Portale Normativo