Art. 13 · Effetti giuridici del riconoscimento

Art. 13

Effetti giuridici del riconoscimento

In vigore dal 22 ott 2013
Effetti giuridici del riconoscimento Il riconoscimento di una situazione di emergenza a norma dell’, paragrafo 1, ha come unico effetto giuridico quello di consentire l’applicazione dell’, punto 2, del regolamento (CE) n. 507/2006 o, se il riconoscimento riguarda specificamente epidemie di influenza umana ritenute potenzialmente pandemiche, l’applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 1234/2008.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:1082:oj#art-13