Art. 7

Determinazione degli scarti di garanzia

In vigore dal 26 set 2013
Determinazione degli scarti di garanzia La valutazione di qualità creditizia utilizzata per determinare l’idoneità in base alla sezione 6.3.2 e 6.3.3 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14 troverà applicazione al fine di determinare lo scarto di garanzia applicabile ai sensi della sezione 6.4.1 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14.
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Determinazione degli scarti di garanzia (Art. 7 Decisione (UE) 2013/35) — Testo vigente | Portale Normativo