Art. 7 · Determinazione degli scarti di garanzia

Art. 7

Determinazione degli scarti di garanzia

In vigore dal 26 set 2013
Determinazione degli scarti di garanzia La valutazione di qualità creditizia utilizzata per determinare l’idoneità in base alla sezione 6.3.2 e 6.3.3 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14 troverà applicazione al fine di determinare lo scarto di garanzia applicabile ai sensi della sezione 6.4.1 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:645:oj#art-7