Art. 8

Categorie di scarti di garanzia e scarti di garanzia per attività negoziabili e non negoziabili

In vigore dal 26 set 2013
Categorie di scarti di garanzia e scarti di garanzia per attività negoziabili e non negoziabili 1.   Le categorie di liquidità per le attività negoziabili, come specificato nelle misure per il controllo dei rischi delle attività negoziabili menzionate nella Tabella 6 della sezione 6.4.2 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14, sono indicate come categorie soggette a scarto di garanzia in tutta la sezione, senza mutare la collocazione delle attività idonee nelle rispettive categorie. 2.   Gli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili, come specificato nelle misure di controllo del rischio per le attività negoziabili menzionate nella tabella 7 della sezione 6.4.2 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14, saranno sostituiti dagli scarti stabiliti nell’allegato I alla presente decisione. 3.   Gli scarti applicati alle attività cartolarizzate comprese nella categoria V di scarto di garanzia, specificati nella sezione 6.4.2 lettera d) dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14, sono pari al 10 % a prescindere dalla scadenza o dalla struttura delle cedole. 4.   Obbligazioni garantite per uso proprio sono soggette a uno scarto di garanzia aggiuntivo. Tale scarto aggiuntivo è applicato direttamente al valore dell’intera emissione di singoli strumenti di debito nella forma di una diminuzione della valutazione pari a) all’8 % per le obbligazioni garantite per uso proprio con CQS di livello1&2 e b) al 12 % per obbligazioni garantite per uso proprio con CQS di livello 3. A tali fini, per «obbligazioni garantite per uso proprio» si intendono obbligazioni bancarie garantite emesse da una controparte o da entità ad essa strettamente collegate ed utilizzati per una percentuale maggiore del 75 % dell’importo nozionale da tale controparte e/o dall’entità ad essa strettamente collegata. 5.   Gli scarti di garanzia applicati ad attività non negoziabili, come specificato nelle misure di controllo dei rischi dell’Eurosistema alla Tavola 9 della sezione 6.4.3 dell’indirizzo BCE/2011/14, sono sostituite dagli scarti di garanzia stabiliti nell’allegato II della presente decisione. 6.   Lo scarto di garanzia per gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali specificati nella sezione 6.4.3.2 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14 è pari al 39,5 % dell’importo nozionale.
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