Art. 6
Elevati standard di credito supplementari per attività negoziabili
In vigore dal 26 set 2013
Elevati standard di credito supplementari per attività negoziabili
1. La valutazione della qualità creditizia effettuata da un’istituzione esterna specializzata nella valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Istitution, ECAI) di attività negoziabili diverse da titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, di cui alla sezione 6.3.2, lettera a) (Valutazione della qualità creditizia effettuata da una ECAI) dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14, è soggetta ai criteri di seguito indicati:
i)
almeno una valutazione della qualità creditizia formulata da un’ECAI accettata (8) sull’emissione ovvero, in assenza di un rating sull’emissione da parte della stessa ECAI, sul programma/serie di emissione nell’ambito della quale l’attività è emessa, deve raggiungere la soglia di qualità creditizia scelta dall’Eurosistema (9). La BCE pubblica la soglia di qualità creditizia per tutte le ECAI accettate, come stabilito ai sensi della sezione 6.3.1 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14 (10). Se, sulla stessa emissione o, se del caso, per lo stesso programma/serie di emissione sono disponibili più valutazioni della qualità creditizia, si applica la regola del first-best, ossia viene selezionata la migliore valutazione disponibile per l’emissione o, se del caso per il programma/serie di emissione. Se la valutazione della qualità creditizia sull’emissione o, se del caso, sul programma/serie di emissione individuata secondo la regola del first-best non raggiunge la soglia di qualità creditizia scelta dall’Eurosistema, l’attività è inidonea, anche ove esista una garanzia accettabile ai sensi della sezione 6.3.2, lettera c) dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14. In mancanza di una valutazione di qualità creditizia da parte di un’ECAI sull’emissione o, se del caso, sul programma/serie di emissione, affinché l’attività possa ritenersi idonea, la miglior valutazione di qualità creditizia da parte di un’ECAI sull’emittente o sul garante [se la garanzia è accettabile ai sensi della sezione 6.3.2, lettera c) dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14] deve raggiungere la soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema;
ii)
per il rating di emissioni o programmi/serie di emissioni da parte di ECAI, al fine di verificare l’esistenza di un elevato standard di credito per attività negoziabili non si opera alcuna distinzione in base alla scadenza originaria dell’attività. Sono accettabili i rating attribuiti da un’ECAI all’emissione o al programma/serie di emissione che raggiungano la soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema. Per quanto attiene al rating attribuito dall’ECAI all’emittente/garante, una valutazione accettabile della qualità creditizia da parte dell’ECAI dipende dalla scadenza originaria dell’attività. È operata una distinzione tra attività a breve termine, per tali intendendosi quelle con scadenza originaria pari o inferiore a 390 giorni, e attività a lungo termine per tali intendendosi quelle con scadenza superiore a 390 giorni. Per attività a breve termine, sono accettabili rating a breve e lungo termine dell’emittente e rating a lungo termine del garante assegnati dall’ECAI, in base alla regola del first-rule. Per attività a lungo termine, sono accettabili esclusivamente rating a lungo termine dell’emittente e del garante assegnati dall’ECAI.
2. La soglia di qualità creditizia applicabile alle attività emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione soggette a obblighi di segnalazione dei dati a livello di prestito, secondo quanto specificato dal quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia precisata alla sezione 6.3.2., lettera b) «Valutazione della qualità creditizia di titoli garantiti da attività effettuata da una ECAI» dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14, corrisponde a un grado di qualità creditizia (Credit Quality Step, CQS) di livello 2 in base alla scala di rating armonizzata dell’Eurosistema [«singola A» (11)] tanto all’emissione che durante il ciclo del titolo emesso a fronte dell’operazione di cartolarizzazione. Restano invariati gli altri requisiti imposti dalla sezione 6.3.2, lettera b) «Valutazione della qualità creditizia di titoli garantiti da attività effettuata da una ECAI», dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14.
3. I titoli emessi a fronte di operazioni non conformi ai requisiti per la segnalazione dei dati a livello di prestito rimangono soggetti ai requisiti di verifica di qualità creditizia previsti alla sezione 6.3.2, lettera b), sulla verifica della qualità creditizia di titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione effettuata da ECAI dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14.
4. In mancanza della valutazione di una ECAI sulla qualità creditizia del rating di emissione ovvero, se del caso, del programma/serie di emissione, gli elevati standard creditizi per le attività negoziabili diverse dai titoli emessi a fronte di un’operazione di cartolarizzazione, potranno essere definiti sulla base delle garanzie prestate da terzi finanziariamente solidi, secondo quanto previsto dalla sezione 6.3.2, lettera c) dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14. La solidità finanziaria del garante è giudicata sulla base della rispondenza alla soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema dei rating di lungo periodo del garante assegnati dall’ECAI. Il garantito dovrà soddisfare i requisiti stabiliti ai punti da i) a iv) della sezione 6.3.2 lettera c), dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:645:oj#art-6