Art. 5
Criteri di idoneità specifici per le obbligazioni garantite
In vigore dal 26 set 2013
Criteri di idoneità specifici per le obbligazioni garantite
1. I seguenti paragrafi si interpretano in combinato disposto con i criteri di idoneità aggiuntivi per le obbligazioni garantite specificati nella sezione 6.2.1.1.3 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14.
2. Ai fini della sezione 6.2.1.1.3, lettera b) dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14, un’entità è considerata parte di un gruppo consolidato o a esso affiliata se esistono stretti legami tra le entità coinvolte come descritte nella sezione 6.2.3.2. L’appartenenza o l’affiliazione a un gruppo si determina al momento in cui le quote senior del titolo emesso a fronte di un’operazione di cartolarizzazione sono trasferite nel patrimonio separato delle obbligazioni garantite, in conformità alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio (7).
3. Le obbligazioni garantite inserite nell’elenco di attività idonee al 30 marzo 2013 beneficeranno di un periodo di grandfathering fino al 28 novembre 2014. Riaperture di emissioni «a rubinetto» di tali obbligazioni garantite potranno altresì beneficiare di un periodo di grandfathering purché dal 31 marzo 2013, i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione che non soddisfano i requisiti specificati alla sezione 6.2.1.1.3, lettere da a) a c) dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14 non siano aggiunte al patrimonio separato.
4. I paragrafi da 1 a 3 che precedono sono interpretati facendo salve le disposizioni di cui alla decisione BCE/2013/6 sulle regole in merito all’uso quale garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema di obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale emesse per uso proprio
Storico versioni
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