Art. 5

Protezione delle denominazioni facenti riferimento agli Stati membri della Comunità e alla Serbia

In vigore dal 22 lug 2013
1.   In Serbia, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l’origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato: a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione e b) possono essere utilizzati nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità. 2.   Nella Comunità, i termini che si riferiscono alla Serbia e gli altri termini utilizzati per indicare questo paese ai fini di identificare l’origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato: a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari della Serbia e b) possono essere utilizzati in Serbia esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in questo paese.
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Protezione delle denominazioni facenti riferimento agli Stati membri della Comunità e alla Serbia (Art. 5 Decisione (UE) 2013/490) — Testo vigente | Portale Normativo