Art. 3
Norme generali in materia di importazione e commercializzazione
In vigore dal 22 lug 2013
Salvo diversa disposizione del presente allegato dell’accordo, i prodotti di cui all’ del presente protocollo sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della parte importatrice.
TITOLO I
PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E VINI AROMATIZZATI
Storico versioni
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Proeli:dec:2013:490:oj#art-3-151