Art. 3 · Norme generali in materia di importazione e commercializzazione

Art. 3

Norme generali in materia di importazione e commercializzazione

In vigore dal 22 lug 2013
Salvo diversa disposizione del presente allegato dell’accordo, i prodotti di cui all’ del presente protocollo sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della parte importatrice. TITOLO I PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E VINI AROMATIZZATI
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