Art. 1

Obiettivi

In vigore dal 22 lug 2013
1.   Sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, le parti riconoscono, proteggono e controllano le denominazioni dei prodotti di cui all’ del presente protocollo alle condizioni stabilite dal presente allegato. 2.   Le parti adottano tutte le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente allegato e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:490:oj#art-1-149

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obiettivi (Art. 1 Decisione (UE) 2013/490) — Testo vigente | Portale Normativo