Art. 1
In vigore dal 22 lug 2013
1. La Comunità e la Serbia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall’esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:
a)
ampliare l’elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
b)
modificare i dazi indicati negli allegati I e II;
c)
aumentare o abolire i contingenti tariffari.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della Serbia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.
Storico versioni
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