Art. 8

Marchi commerciali

In vigore dal 22 lug 2013
1.   Gli uffici competenti delle parti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga un riferimento a un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’, se il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano l’utilizzazione. 2.   Gli uffici competenti delle parti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi del presente allegato dell’accordo se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione è riservata, secondo quanto indicato all’appendice 2.
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