Art. 9

Esportazioni

In vigore dal 22 lug 2013
Le parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari di una parte in un paese terzo, le indicazioni geografiche protette di cui all’, lettere a) e b), secondo trattino, e, nel caso dei vini, le menzioni tradizionali di tale parte di cui all’, lettere a) e b), terzo trattino non siano utilizzate per designare e presentare i prodotti originari dell’altra parte. TITOLO II ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ COMPETENTI E GESTIONE DEL PRESENTE ALLEGATO DELL’ACCORDO
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Esportazioni (Art. 9 Decisione (UE) 2013/490) — Testo vigente | Portale Normativo