Art. 9
Esportazioni
In vigore dal 22 lug 2013
Le parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari di una parte in un paese terzo, le indicazioni geografiche protette di cui all’, lettere a) e b), secondo trattino, e, nel caso dei vini, le menzioni tradizionali di tale parte di cui all’, lettere a) e b), terzo trattino non siano utilizzate per designare e presentare i prodotti originari dell’altra parte.
TITOLO II
ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ COMPETENTI E GESTIONE DEL PRESENTE ALLEGATO DELL’ACCORDO
Storico versioni
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Proeli:dec:2013:490:oj#art-9-157