Art. 4

In vigore dal 13 mag 2013
1.   La posizione dell’Unione, quale illustrata agli articoli da 1, 2 e 3, è espressa dagli Stati membri che sono membri dell’IMO e che agiscono congiuntamente negli interessi dell’Unione, fatta salva la dichiarazione contenuta nell’allegato. 2.   Modifiche formali e di minore entità alla posizione dell’Unione, quale definita agli , possono essere concordate senza richiedere che tale posizione sia modificata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:268:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo