Art. 2

In vigore dal 13 mag 2013
1.   Alla 65a sessione del Comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO l’Unione sostiene il progetto di codice IMO sugli organismi riconosciuti, quale approvato da tale comitato nella sua 64a sessione e dal Comitato della sicurezza marittima dell’IMO nella sua 91a sessione e come riportato nel documento MSC 91/22, allegato 19, dell’IMO. 2.   Alla 65a sessione del Comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO l’Unione sostiene l’adozione delle modifiche all’allegato I, regola 6, e all’allegato II, regola 8 del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, con l’obiettivo di rendere obbligatorio il codice IMO sugli organismi riconosciuti, quale approvato da tale comitato nella 64a sessione e come riportato nel documento MEPC 64/23, allegato 23, dell’IMO. 3.   Alla 66a sessione del Comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO l’Unione sostiene l’adozione delle modifiche all’allegato I, regola 1; l’inserimento di un nuovo capitolo 10 nell’allegato I; le modifiche all’allegato II, regola 1; l’inserimento di un nuovo capitolo 9 nell’allegato II, l’inserimento di nuovi capitoli 1 e 2 nell’allegato III, le modifiche all’allegato IV, regola 1; l’inserimento di un nuovo capitolo 6 nell’allegato IV; l’inclusione dei nuovi capitoli 1 e 2 nell’allegato V; le modifiche all’allegato IV, regola 2; e l’inserimento di un nuovo capitolo 5 nell’allegato VI ai protocolli del 1978 e del 1997 relativi alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, allo scopo di rendere obbligatorio il codice per l’applicazione degli strumenti dell’IMO, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera, quale approvato tale comitato nella 64a sessione e come riportato nel documento MEPC 64/23, allegato 20, dell’IMO.
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Art. 2 Decisione (UE) 2013/268 — Testo vigente | Portale Normativo