Art. 1
In vigore dal 13 mag 2013
1. Alla 28a assemblea dell’IMO l’Unione sostiene il progetto di codice per l’applicazione degli strumenti dell’IMO, quale approvato dal comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO nella 91a sessione come riportato nel documento MSC 91/22, allegato 16, dell’IMO.
2. Alla 28a assemblea dell’IMO l’Unione si dichiara a favore dei seguenti punti:
a)
modifiche all’allegato I, capitolo 1, regola 3 e inserimento di un nuovo allegato IV della convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966, allo scopo di rendere obbligatorio il codice per l’applicazione degli strumenti dell’IMO, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera, quale approvato dal Comitato della sicurezza marittima dell’IMO nella 91a sessione e come riportato nel documento MSC 91/22, allegato 10, dell’IMO;
b)
modifiche all’allegato I, regola 2 e l’inserimento di un nuovo allegato III alla convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi mercantili del 1969, allo scopo di rendere obbligatorio il codice per l’applicazione degli strumenti dell’IMO, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera, quale approvato dal comitato della sicurezza marittima dell’IMO nella sua 91a sessione e come riportato nel documento MSC 91/22, allegato 12, dell’IMO;
c)
modifiche alla convenzione sui regolamenti internazionali per prevenire gli abbordi in mare del 1972, con l’inserimento di una nuova parte F allo scopo di rendere obbligatorio il codice per l’applicazione degli strumenti dell’IMO, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera, quale approvato dal Comitato della sicurezza marittima dell’IMO nella sua 91a sessione e come riportato nel documento MSC 91/22, allegato 11, dell’IMO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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