Art. 3

In vigore dal 13 mag 2013
1.   Alla 92a sessione del Comitato per la sicurezza marittima dell’IMO l’Unione sostiene il progetto di codice IMO sugli organismi riconosciuti, quale approvato da tale comitato nella sua 91a sessione e dal Comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO nella sua 64a sessione e riportato nel documento MSC 91/22, allegato 19, dell’IMO. 2.   Alla 92a sessione del Comitato per la sicurezza marittima dell’IMO l’Unione si dichiara a favore dei seguenti punti: a) modifiche al capitolo XI-1, regola 1, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, quale modificata (SOLAS 1974), allo scopo di rendere obbligatorio il codice IMO sugli organismi riconosciuti, quale approvato da tale comitato nella sua 91a sessione e come riportato nel documento MSC 91/22, allegato 20, dell’IMO; b) modifiche all’allegato I, capitolo I, regola 2-1 del protocollo del 1988 alla convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966, allo scopo di rendere obbligatorio codice IMO sugli organismi riconosciuti, quale approvato da tale comitato nella sua 91a sessione e come riportato nel documento MSC 91/22, allegato 21, dell’IMO. 3.   Alla 93a sessione del Comitato per la sicurezza marittima dell’IMO l’Unione si dichiara a favore dei seguenti punti: a) modifiche alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, quale modificata (SOLAS 1974) tramite l’inserimento di un nuovo capitolo XIII, allo scopo di rendere obbligatorio il codice per l’applicazione degli strumenti dell’IMO, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera, quale approvato da tale comitato nella sua 91a sessione e come riportato nel documento MSC 91/22, allegato 17, dell’IMO; b) modifiche all’allegato I, capitolo 1, regola 3 e l’inserimento di un nuovo allegato IV nell’allegato B del protocollo del 1988 della convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966, allo scopo di rendere obbligatorio il codice per l’applicazione degli strumenti dell’IMO, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera, quale approvato da tale comitato nella sua 91a sessione e come riportato nel documento MSC 91/22, allegato 18, dell’IMO. 4.   Alla 92a e 93a sessione del Comitato per la sicurezza marittima dell’IMO l’Unione sostiene l’approvazione e successiva adozione di adeguate modifiche alla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia del 1978, allo scopo di rendere obbligatorio il codice per l’applicazione degli strumenti dell’IMO, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:268:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Decisione (UE) 2013/268 — Testo vigente | Portale Normativo