Art. 4
In vigore dal 13 mag 2013
1. La posizione dell’Unione, quale illustrata agli articoli da 1, 2 e 3, è espressa dagli Stati membri che sono membri dell’IMO e che agiscono congiuntamente negli interessi dell’Unione, fatta salva la dichiarazione contenuta nell’allegato.
2. Modifiche formali e di minore entità alla posizione dell’Unione, quale definita agli , possono essere concordate senza richiedere che tale posizione sia modificata.
Storico versioni
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