Art. 7
Coordinamento tra gli Stati membri
In vigore dal 25 ott 2012
Coordinamento tra gli Stati membri
La Commissione agevola e promuove il coordinamento fra gli Stati membri al fine di:
a)
esaminare l’evoluzione della situazione in relazione agli accordi intergovernativi e perseguire l’uniformità e la coerenza nelle relazioni esterne dell’Unione in materia di energia con i paesi produttori, di transito e consumatori;
b)
individuare i problemi comuni in relazione ad accordi intergovernativi e prendere in considerazione le misure adeguate per affrontare tali problemi e, se del caso, proporre soluzioni;
c)
sulla base delle migliori prassi e in consultazione con gli Stati membri, elaborare clausole modello facoltative che, se applicate, migliorino notevolmente la conformità dei futuri accordi intergovernativi con il diritto dell’Unione;
d)
sostenere, ove appropriato, lo sviluppo di accordi intergovernativi multilaterali che coinvolgano più Stati membri o l’Unione nel suo insieme.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:994:oj#art-7