Art. 8
Relazioni e riesame
In vigore dal 25 ott 2012
Relazioni e riesame
1. Entro il 1o gennaio 2016 la Commissione presenta una relazione sull’attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
2. La relazione valuta, in particolare, in quale misura la presente decisione promuova la conformità degli accordi intergovernativi con il diritto dell’Unione e un elevato livello di coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi. Valuta altresì l’incidenza della presente decisione sui negoziati degli Stati membri con i paesi terzi e l’adeguatezza dell’ambito di applicazione della presente decisione e delle procedure ivi stabilite.
3. Dopo la presentazione della prima relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione riferisce ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle informazioni ricevute ai sensi dell’, tenendo debitamente conto delle disposizioni della presente decisione in materia di riservatezza.
Storico versioni
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