Art. 3

Scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione

In vigore dal 25 ott 2012
Scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione 1.   Entro 17 febbraio 2013 gli Stati membri sottopongono alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi vigenti, compresi gli allegati e le modifiche apportate a tali accordi. Qualora tali accordi intergovernativi vigenti facciano esplicito riferimento ad altri testi, gli Stati membri sottopongono alla Commissione anche tali altri testi, nella misura in cui presentino elementi che hanno ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell’energia o sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione. Tuttavia tale obbligo non si applica agli accordi fra enti commerciali. Gli accordi intergovernativi vigenti già comunicati alla Commissione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010, alla data di entrata in vigore della presente decisione si considerano presentati ai fini del presente paragrafo, a condizione che tale comunicazione soddisfi i requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo. Entro 17 febbraio 2013 gli Stati membri informano la Commissione se parti di tali accordi intergovernativi debbano considerarsi riservate e se le informazioni fornite possano essere condivise con altri Stati membri. Qualora, conformemente al presente paragrafo, uno Stato membro sottoponga alla Commissione accordi intergovernativi vigenti che rientrano altresì nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010, si considera che si sia conformato all’obbligo di comunicazione fissato in tale articolo. 2.   Qualora la Commissione, a seguito della sua prima valutazione, nutra dubbi circa la compatibilità con il diritto dell’Unione degli accordi che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 1, in particolare con il diritto in materia di concorrenza e con la normativa dell’Unione sul mercato interno dell’energia, ne informa gli Stati membri interessati entro nove mesi dalla trasmissione di tali accordi. 3.   Prima o durante i negoziati con un paese terzo relativi a un accordo intergovernativo o alle modifiche di un accordo intergovernativo vigente, uno Stato membro può informare la Commissione per iscritto degli obiettivi dei negoziati e delle disposizioni che saranno oggetto di negoziati e può comunicare alla Commissione altre informazioni pertinenti. Ove dia notizia alla Commissione dei negoziati, lo Stato membro interessato tiene la Commissione regolarmente informata degli sviluppi degli stessi. Lo Stato membro interessato indica alla Commissione se le informazioni presentate a norma del primo comma possano essere condivise con tutti gli altri Stati membri. Ove lo Stato membro abbia indicato che le informazioni possono essere condivise, la Commissione mette le informazioni ricevute a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro, ad eccezione di eventuali parti riservate individuate ai sensi dell’. 4.   Agli Stati membri che l’abbiano informata dei negoziati a norma del paragrafo 3 la Commissione può fornire consulenza su come evitare eventuali incompatibilità tra l’accordo intergovernativo o la modifica di un accordo intergovernativo vigente oggetto di negoziati e il diritto dell’Unione. 5.   Dopo la ratifica di un accordo intergovernativo o di una modifica di un accordo intergovernativo, lo Stato membro interessato sottopone alla Commissione l’accordo intergovernativo o la modifica dello stesso, compresi eventuali allegati dell’accordo o della modifica. Qualora l’accordo intergovernativo o la modifica dell’accordo intergovernativo facciano esplicito riferimento ad altri testi, gli Stati membri sottopongono alla Commissione anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che hanno ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell’energia o sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione. Tuttavia, tale obbligo non si applica agli accordi fra enti commerciali. 6.   Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo e l’, la Commissione rende i documenti ricevuti ai sensi dei paragrafi 1 e 5 accessibili a tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro. 7.   Lo Stato membro che chieda alla Commissione, ai sensi dell’, di non rendere accessibile agli altri Stati membri un accordo intergovernativo vigente, una modifica di un accordo intergovernativo vigente o un nuovo accordo intergovernativo mette a disposizione una sintesi delle informazioni trasmesse. Tale sintesi comporta almeno le seguenti informazioni relative all’accordo o alla modifica in questione: a) l’argomento; b) la finalità e l’ambito di applicazione; c) la durata; d) le parti contraenti; e) informazioni sugli elementi principali. La Commissione mette le sintesi a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico.
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Scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione (Art. 3 Decisione (UE) 2012/994) — Testo vigente | Portale Normativo