Art. 5
Assistenza della Commissione
In vigore dal 25 ott 2012
Assistenza della Commissione
Lo Stato membro che informi la Commissione dei negoziati a norma dell’, paragrafo 3, può chiedere l’assistenza della Commissione in detti negoziati.
Su richiesta dello Stato membro interessato, o su richiesta della Commissione corredata dell’approvazione scritta dello Stato membro interessato, la Commissione può partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.
Se partecipa ai negoziati in qualità di osservatrice, la Commissione può fornire consulenza allo Stato membro interessato su come evitare eventuali incompatibilità tra l’accordo intergovernativo o la modifica oggetto di negoziati e il diritto dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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