Art. 6
Valutazione della compatibilità
In vigore dal 25 ott 2012
Valutazione della compatibilità
1. All’atto di negoziare un accordo intergovernativo o una modifica di un accordo intergovernativo vigente e qualora non siano potuti giungere a una conclusione definitiva sulla compatibilità tra l’accordo intergovernativo o la modifica oggetto di negoziati con il diritto dell’Unione, gli Stati membri ne informano la Commissione prima della chiusura dei negoziati e le trasmettono il progetto di accordo o di modifica unitamente a eventuali allegati.
2. Entro quattro settimane dalla data di ricevimento del progetto di accordo o di modifica, ivi compresi i relativi allegati, la Commissione informa lo Stato membro interessato di ogni eventuale dubbio sulla compatibilità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica con il diritto dell’Unione. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro tale periodo, si considera che la Commissione non abbia dubbi.
3. Qualora informi lo Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 2 circa i propri dubbi, la Commissione informa lo Stato membro interessato del suo parere sulla compatibilità del progetto di accordo o di modifica con il diritto dell’Unione entro dieci settimane dalla data di ricevimento di cui al paragrafo 2 (periodo d’esame). Previa approvazione dello Stato membro interessato, il periodo d’esame può essere esteso. In assenza di un parere della Commissione entro il periodo d’esame, si considera che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.
4. I periodi di cui ai paragrafi 2 e 3 sono abbreviati in accordo con la Commissione se le circostanze lo giustificano.
Storico versioni
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