Art. 7 · Coordinamento tra gli Stati membri

Art. 7

Coordinamento tra gli Stati membri

In vigore dal 25 ott 2012
Coordinamento tra gli Stati membri La Commissione agevola e promuove il coordinamento fra gli Stati membri al fine di: a) esaminare l’evoluzione della situazione in relazione agli accordi intergovernativi e perseguire l’uniformità e la coerenza nelle relazioni esterne dell’Unione in materia di energia con i paesi produttori, di transito e consumatori; b) individuare i problemi comuni in relazione ad accordi intergovernativi e prendere in considerazione le misure adeguate per affrontare tali problemi e, se del caso, proporre soluzioni; c) sulla base delle migliori prassi e in consultazione con gli Stati membri, elaborare clausole modello facoltative che, se applicate, migliorino notevolmente la conformità dei futuri accordi intergovernativi con il diritto dell’Unione; d) sostenere, ove appropriato, lo sviluppo di accordi intergovernativi multilaterali che coinvolgano più Stati membri o l’Unione nel suo insieme.
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