Art. 9
Comunicazione delle misure nazionali
In vigore dal 26 set 2012
Comunicazione delle misure nazionali
1. Gli Stati membri, entro il mese seguente la notifica di cui all’, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, della presenza del nematode del pino in una parte del loro territorio in precedenza considerata indenne, comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure che hanno adottato e quelle che hanno deciso di adottare per l’eradicazione del nematode del pino in applicazione dell’.
2. Quando uno Stato membro adotta misure per l’eradicazione del nematode del pino in applicazione dell’, la comunicazione di cui al paragrafo 1 ha per oggetto le misure riguardanti l’abbattimento, il prelievo e l’analisi di campioni, la rimozione e lo smaltimento delle piante sensibili indicate nell’allegato I, punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, la pianificazione e le modalità di organizzazione delle indagini di cui all’allegato I, punto 6, compresi il numero delle ispezioni, i campioni da prelevare e le analisi di laboratorio da effettuare.
Quando uno Stato membro adotta misure per il contenimento del nematode del pino in applicazione dell’, la comunicazione delle misure di cui al paragrafo 1 ha per oggetto le misure riguardanti l’abbattimento, il prelievo e l’analisi di campioni, la rimozione e lo smaltimento delle piante sensibili, la pianificazione e le modalità di organizzazione delle indagini di cui all’allegato II, punti 2 e 3, compresi il numero delle ispezioni, i campioni da prelevare e le analisi di laboratorio da effettuare.
La comunicazione delle misure comprende anche una descrizione delle misure di informazione degli operatori interessati e del pubblico di cui all’ e dei controlli di cui all’, paragrafo 1.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 1o marzo di ogni anno, una relazione sui risultati delle misure adottate nel corso dell’anno precedente in applicazione degli .
Nella relazione sono indicati il numero e i luoghi dei rilevamenti della presenza del nematode del pino, con le relative mappe, il numero delle piante in cattive condizioni di salute e delle piante morte che sono state individuate, abbattute, dalle quali sono stati prelevati campioni e per le quali sono state effettuate analisi, e i risultati di tali analisi.
4. Gli Stati membri, entro il 1o marzo di ogni anno seguente la notifica di cui al paragrafo 1, comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure che hanno deciso di attuare nel corso di quell’anno per l’eradicazione del nematode del pino in applicazione dell’.
5. Quando uno Stato membro decide di contenere la propagazione del nematode del pino in una zona delimitata in applicazione dell’, paragrafo 1, comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri una versione conformemente riveduta della comunicazione delle misure di cui al paragrafo 1.
La comunicazione delle misure può coprire un periodo massimo di 5 anni nel caso di una zona delimitata in cui sono attuate misure di contenimento in applicazione dell’. Se la comunicazione copre più di un anno, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri una versione riveduta della comunicazione delle misure entro il 31 ottobre dell’anno in cui essa scade.
Quando sono decise modifiche rilevanti delle misure di contenimento, la comunicazione delle misure è riveduta e comunicata immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.
Storico versioni
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