Art. 10
Movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all’interno dell’Unione
In vigore dal 26 set 2012
Movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all’interno dell’Unione
1. Le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili da zone delimitate verso zone non delimitate e da zone infestate verso zone cuscinetto sono ammesse solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato III, sezione 1.
2. Le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all’interno di zone infestate in cui sono attuate misure di eradicazione sono ammesse solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato III, sezione 2.
3. Gli Stati membri possono limitare le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all’interno di zone infestate in cui sono attuate misure di contenimento.
Storico versioni
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