Art. 11
Controlli sulle movimentazioni da zone delimitate verso zone non delimitate e da zone infestate verso zone cuscinetto
In vigore dal 26 set 2012
Controlli sulle movimentazioni da zone delimitate verso zone non delimitate e da zone infestate verso zone cuscinetto
1. Gli Stati membri effettuano frequenti controlli casuali su piante sensibili e su legname e cortecce sensibili movimentati da zone delimitate del loro territorio verso zone non delimitate e da zone infestate del loro territorio verso zone cuscinetto.
Gli Stati membri decidono di effettuare controlli mirati sulla base del rischio che nelle piante o nel legname e nelle cortecce da controllare siano presenti nematodi del pino vivi, tenendo conto della provenienza delle partite, del grado di sensibilità delle piante o del legname e delle cortecce e del fatto che l’operatore responsabile delle movimentazioni si sia in precedenza conformato alle disposizioni della presente decisione e della decisione 2006/133/CE.
I controlli sulle piante sensibili e sul legname e sulle cortecce sensibili sono effettuati:
a)
nei punti di passaggio da zone infestate a zone cuscinetto;
b)
nei punti di passaggio da zone cuscinetto a zone non delimitate;
c)
nel luogo di destinazione situato nella zona cuscinetto;
d)
nel luogo d’origine situato nella zona infestata (per esempio segherie) da cui sono trasportati al di fuori della zona infestata.
Gli Stati membri possono decidere di effettuare controlli anche in luoghi diversi da quelli indicati alle lettere da a) a d).
I controlli consistono in un controllo documentale per quanto riguarda le prescrizioni di cui all’allegato III, sezione 1, in un controllo di identità e, in caso di inosservanza, accertata o sospetta, di tali prescrizioni, in un controllo fitosanitario comprendente un’analisi per l’accertamento della presenza del nematode del pino.
2. Gli Stati membri effettuano controlli casuali sulle piante sensibili e sul legname e sulle cortecce sensibili trasportati da zone delimitate situate al di fuori del proprio territorio verso zone non delimitate situate nel proprio territorio.
I controlli consistono in un controllo documentale per quanto riguarda le prescrizioni di cui all’allegato III, sezione 1, un controllo di identità e un controllo fitosanitario comprendente un’analisi per l’accertamento della presenza del nematode del pino.
3. I risultati dei controlli di cui al paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri mensilmente, quelli dei controlli di cui al paragrafo 2 annualmente, entro il 1o marzo.
Se i controlli rivelano la presenza del nematode del pino in piante sensibili o in legname o cortecce sensibili, lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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