Art. 12

Misure in caso di inosservanza delle disposizioni dell’articolo 10

In vigore dal 26 set 2012
Misure in caso di inosservanza delle disposizioni dell’ Se dai controlli di cui all’ risulta che le disposizioni della sezione 1 o della sezione 2 dell’allegato III non sono rispettate, lo Stato membro che ha effettuato i controlli adotta immediatamente una delle seguenti misure: a) il materiale non conforme è distrutto; b) il materiale non conforme è trasferito sotto controllo ufficiale verso un impianto di trattamento a tal fine specificamente autorizzato, in cui è sottoposto a un trattamento termico per effetto del quale il legname e le cortecce sensibili raggiungono in ogni punto una temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti, in modo da garantire l’assenza di nematodi del pino vivi e vettori vivi; c) se il materiale non conforme è costituito da materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti, e fatto salvo l’allegato III, esso è rinviato sotto controllo ufficiale nel luogo di spedizione o in un luogo situato in prossimità del luogo di intercettazione perché gli oggetti siano reimballati e il materiale da imballaggio in legno sia distrutto, in modo da evitare ogni rischio di propagazione del nematode del pino.
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Misure in caso di inosservanza delle disposizioni dell’articolo 10 (Art. 12 Decisione (UE) 2012/535) — Testo vigente | Portale Normativo