Art. 13
Autorizzazione degli impianti di trattamento
In vigore dal 26 set 2012
Autorizzazione degli impianti di trattamento
1. Gli Stati membri nel cui territorio esiste una zona delimitata autorizzano impianti di trattamento adeguatamente attrezzati a effettuare una o più delle seguenti operazioni specificate nell’allegato III:
a)
trattamento di legname e cortecce sensibili, come indicato nell’allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), e sezione 2, punto 2, primo comma, lettera c);
b)
rilascio dei passaporti delle piante di cui alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (6) per il legname e le cortecce sensibili trattati dall’impianto di trattamento in questione in applicazione della lettera a) del presente paragrafo, come indicato nell’allegato III, sezione 1, punto 2, lettera b), e sezione 2, punto 2, secondo comma, lettera b);
c)
trattamento del materiale da imballaggio in legno, come indicato nell’allegato III, sezione 1, punto 3, lettera a), e sezione 2, punto 3;
d)
marcatura del materiale da imballaggio in legno trattato dall’impianto di trattamento in questione in applicazione della lettera c), come indicato nell’allegato III, sezione 1, punto 3, lettera b), e sezione 2, punto 3, in conformità all’allegato II dello standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15.
Tali impianti sono di seguito designati «impianti di trattamento autorizzati».
2. Gli impianti di trattamento autorizzati assicurano la tracciabilità del legname, delle cortecce e del materiale da imballaggio in legno sensibili trattati.
Storico versioni
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