Art. 14

Autorizzazione alla marcatura

In vigore dal 26 set 2012
Autorizzazione alla marcatura 1.   Gli Stati membri nel cui territorio esiste una zona delimitata autorizzano i produttori di materiale da imballaggio in legno adeguatamente attrezzati ad apporre una marcatura, in conformità all’allegato II dello standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, sul materiale da imballaggio in legno ottenuto utilizzando legname trattato da un impianto di trattamento autorizzato e accompagnato dal passaporto delle piante di cui alla direttiva 92/105/CEE. Tali produttori sono qui di seguito designati «produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati» 2.   I produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati utilizzano per la produzione di materiale da imballaggio in legno esclusivamente legname proveniente da impianti di trattamento specificamente autorizzati e accompagnato dal passaporto delle piante di cui alla direttiva 92/105/CEE e si accertano che la provenienza da tali impianti di trattamento del legname utilizzato sia tracciabile.
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Autorizzazione alla marcatura (Art. 14 Decisione (UE) 2012/535) — Testo vigente | Portale Normativo