Art. 16
Revoca delle autorizzazioni rilasciate agli impianti di trattamento e ai produttori di materiale da imballaggio in legno
In vigore dal 26 set 2012
Revoca delle autorizzazioni rilasciate agli impianti di trattamento e ai produttori di materiale da imballaggio in legno
1. Se lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione viene a conoscenza della presenza del nematode del pino in legname, cortecce o materiale da imballaggio in legno sensibili trattati da un impianto di trattamento autorizzato, revoca immediatamente tale autorizzazione.
Se lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione viene a conoscenza della presenza del nematode del pino in materiale da imballaggio in legno sensibile recante la marcatura apposta da un produttore di materiale da imballaggio in legno autorizzato, revoca immediatamente tale autorizzazione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, se lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione, viene a conoscenza del fatto che un impianto di trattamento autorizzato o un produttore di materiale da imballaggio in legno autorizzato non opera nei modi prescritti dalla sua autorizzazione, adotta le misure necessarie perché gli siano rispettati.
Storico versioni
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