Art. 17

Elenco degli impianti di trattamento autorizzati e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati

In vigore dal 26 set 2012
Elenco degli impianti di trattamento autorizzati e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati 1.   Gli Stati membri informano la Commissione quando rilasciano un’autorizzazione a un impianto di trattamento ai sensi dell’ o a un produttore di materiale da imballaggio in legno ai sensi dell’ e quando revocano tale autorizzazione. 2.   La Commissione costituisce un elenco degli impianti di trattamento autorizzati e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati e lo trasmette agli Stati membri. La parte A dell’elenco contiene gli impianti di trattamento autorizzati, la parte B i produttori autorizzati di materiale da imballaggio in legno. L’elenco è aggiornato sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2012:535:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo