Art. 17
Elenco degli impianti di trattamento autorizzati e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati
In vigore dal 26 set 2012
Elenco degli impianti di trattamento autorizzati e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati
1. Gli Stati membri informano la Commissione quando rilasciano un’autorizzazione a un impianto di trattamento ai sensi dell’ o a un produttore di materiale da imballaggio in legno ai sensi dell’ e quando revocano tale autorizzazione.
2. La Commissione costituisce un elenco degli impianti di trattamento autorizzati e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati e lo trasmette agli Stati membri. La parte A dell’elenco contiene gli impianti di trattamento autorizzati, la parte B i produttori autorizzati di materiale da imballaggio in legno. L’elenco è aggiornato sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.
Storico versioni
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