Art. 15
Controllo degli impianti di trattamento autorizzati e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati
In vigore dal 26 set 2012
Controllo degli impianti di trattamento autorizzati e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati
Gli Stati membri eseguono controlli sugli impianti di trattamento autorizzati e sui produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati per verificare che operino correttamente, nei modi prescritti dalla loro autorizzazione.
Gli Stati membri si assicurano che tali controlli siano eseguiti da personale tecnicamente qualificato degli organismi ufficiali responsabili o da altre persone tecnicamente qualificate che agiscono sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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