Art. 6

Eradicazione

In vigore dal 26 set 2012
Eradicazione 1.   Gli Stati membri adottano le misure specificate nell’allegato I per eradicare il nematode del pino presente nelle zone delimitate dei rispettivi territori. Il nematode del pino è considerato eradicato se le indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore di cui all’allegato I, punto 6, non hanno rivelato la presenza del nematode del pino nella zona delimitata in questione nei quattro anni precedenti o se l’assenza del nematode del pino è confermata dal prelievo di campioni e dalle analisi di cui all’allegato I, punto 7, terzo comma. 2.   Gli Stati membri si assicurano che le misure di cui al paragrafo 1 siano messe in atto da personale tecnicamente qualificato degli organismi ufficiali responsabili o da altre persone tecnicamente qualificate che agiscono sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili.
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