Art. 5
Zone delimitate
In vigore dal 26 set 2012
Zone delimitate
1. Se i risultati dell’indagine annuale di cui all’, paragrafo 1, rivelano la presenza del nematode del pino in una pianta sensibile in una parte del territorio di uno Stato membro considerata in precedenza indenne da tale presenza, o se tale presenza è in altro modo dimostrata, lo Stato membro delimita immediatamente una zona come previsto al paragrafo 2 (di seguito «zona delimitata»).
Se la presenza del nematode del pino è rilevata nel vettore o in una partita di legname sensibile, cortecce sensibili o materiale da imballaggio in legno, lo Stato membro interessato effettua un’ispezione in prossimità del luogo in cui il vettore è stato catturato o in cui il legname sensibile, le cortecce sensibili o il materiale da imballaggio in legno si trovavano quando la presenza è stata constatata. Se i risultati dell’ispezione rivelano la presenza del nematode del pino in una pianta sensibile, si applica il primo comma.
2. La zona delimitata è costituita dalla zona in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino (di seguito «zona infestata») e da una zona circostante la zona infestata, larga almeno 20 km (di seguito «zona cuscinetto»).
Quando sono applicate le misure di eradicazione di cui all’, lo Stato membro interessato può decidere di ridurre la larghezza della zona cuscinetto a non meno di 6 km, purché questa riduzione non comprometta l’eradicazione.
3. Se è rilevata la presenza del nematode del pino in una zona cuscinetto, è immediatamente costituita una nuova zona delimitata come previsto dal paragrafo 1 per tenere conto di questo ritrovamento.
In alternativa, la zona delimitata esistente, quando vi sono applicate le misure di eradicazione di cui all’, può essere modificata per tenere conto di questo ritrovamento.
L’accertamento della presenza del nematode del pino in una zona cuscinetto è immediatamente notificato alla Commissione e agli altri Stati membri.
4. Nel caso in cui sia rilevata la presenza del nematode del pino nel territorio di uno Stato membro e la zona delimitata si estenda all’interno del territorio di uno o più altri Stati membri, questi ultimi stabiliscono, come previsto dal paragrafo 1, una o più zone delimitate che completino la zona cuscinetto con una o più zone cuscinetto di larghezza corrispondente a quella della zona cuscinetto dello Stato membro in cui è avvenuto il ritrovamento.
5. Gli Stati membri comunicano le zone delimitate del rispettivo territorio alla Commissione e agli altri Stati membri entro un mese dalla data del rilevamento della presenza del nematode del pino nella zona interessata.
Tale comunicazione comprende una descrizione delle zone delimitate, la loro ubicazione e i nomi delle entità amministrative interessate dalla delimitazione ed è corredata di una mappa indicante l’ubicazione di ciascuna zona delimitata, zona infestata e zona cuscinetto.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni modifica delle zone delimitate del rispettivo territorio entro il mese seguente la modifica.
6. Se le indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore di cui all’allegato I, punto 6, non hanno rivelato la presenza del nematode del pino nella zona delimitata in questione nei quattro anni precedenti, lo Stato membro interessato può decidere di non considerare più quella zona come zona delimitata. Uno Stato membro che si trova nella situazione di cui all’allegato I, punto 5, può decidere di considerare la zona non più delimitata nel caso in cui l’assenza del nematode del pino sia confermata dal prelievo di campioni e dalle analisi di cui all’allegato I, punto 7.
Lo Stato membro informa entro un mese la Commissione e gli altri Stati membri di tale decisione.
7. La Commissione costituisce un elenco delle zone delimitate e lo comunica agli Stati membri.
L’elenco è aggiornato sulla base delle comunicazioni ricevute dalla Commissione in applicazione dei paragrafi 5 e 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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