Art. 4
Piani di emergenza
In vigore dal 26 set 2012
Piani di emergenza
1. Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato membro stabilisce un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in applicazione degli articoli da 5 a 16 in caso di presenza confermata o sospetta del nematode del pino (di seguito «piano di emergenza»).
2. Il piano di emergenza stabilisce:
a)
i ruoli e le responsabilità degli organismi coinvolti e dell’autorità unica in tali azioni;
b)
le modalità di comunicazione di tali azioni tra gli organismi coinvolti, l’autorità unica, il settore privato interessato e il pubblico;
c)
le modalità delle analisi di laboratorio;
d)
le modalità della formazione del personale degli organismi coinvolti in tali azioni.
3. Gli Stati membri provvedono alla valutazione e alla revisione dei rispettivi piani di emergenza.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, i rispettivi piani di emergenza.
Storico versioni
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